Art. 7 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata anche mediante il ricorso a
piattaforme  digitali  dalla   commissione   esaminatrice   dopo   lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di  tutte
le informazioni necessari per la valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1,5  punti  per  votazione  da  centosette  a   centodieci   su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo  al  titolo  di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito  di  quelli  utili
per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale  proseguimento  della  laurea   triennale   indicata   quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
      0,5 punti per ogni  laurea  ulteriore  rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
      1 punto per ogni diploma  di  laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      0,5 punti  per  ogni  master  universitario  di  primo  livello
rilasciato   da   universita'   pubbliche   o   private    legalmente
riconosciute; 
      1,5 punti  per  ognimaster  universitario  di  secondo  livello
rilasciato   da   universita'   pubbliche   o   private    legalmente
riconosciute; 
      2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente  art.
6, la  commissione  esaminatrice  stilera'  la  relativa  graduatoria
finale  di  merito  per  ciascun  codice  di  concorso,  la  relativa
graduatoria finale di merito, sulla base  del  punteggio  complessivo
conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e  del  punteggio
attribuito in base ai titoli. 
    5. Le  graduatorie  finali  di  merito  saranno  trasmesse  dalla
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.