Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994,  n.  487  e  successive  modificazioni.  La  commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte  le  fasi  del
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di  merito.
Alla  commissione  esaminatrice  possono  essere   aggregati   membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua  inglese  e
delle competenze informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  6,  la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.