Art. 7 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata anche mediante il ricorso a
piattaforme  digitali  dalla   commissione   esaminatrice   dopo   lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di  tutte
le informazioni necessarie per la valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1  punto  per  ogni   laurea,   diploma   di   laurea,   laurea
specialistica, laurea magistrale; 
      0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 
      0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
      1 punto per ogni dottorato di ricerca; 
      0,75 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente  art.
6, la  commissione  esaminatrice  stilera'  le  relative  graduatorie
finali di merito per ciascun  codice  di  concorso,  sulla  base  del
punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova
scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    5.  Le  graduatorie  finali  di  merito  sono   trasmesse   dalla
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.