Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. I partecipanti al concorso saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), ad  una
serie  di   prove   (test,   questionari,   intervista   attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti
aree d'indagine: 
      a) area stile di pensiero; 
      b) area emozioni e relazioni; 
      c) area produttivita' e competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: forte carenza; 
      b) punteggio 2: livello scarso; 
      c) punteggio 3: livello medio; 
      d) punteggio 4: livello discreto; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei
punteggi assegnati in sede di  intervista  attitudinale  individuale.
Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una  mera  media
aritmetica). 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  o
uguale a quello minimo  previsto  dalla  normativa  vigente  all'atto
dell'effettuazione  delle  prove.  Tale  giudizio  comunicato  seduta
stante agli interessati, e' definitivo e  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.