Art. 11 Accertamento attitudinale 1. I partecipanti al concorso saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), ad una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: a) area stile di pensiero; b) area emozioni e relazioni; c) area produttivita' e competenze gestionali; d) area motivazionale. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: forte carenza; b) punteggio 2: livello scarso; c) punteggio 3: livello medio; d) punteggio 4: livello discreto; e) punteggio 5: livello buono/ottimo. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla normativa vigente all'atto dell'effettuazione delle prove. Tale giudizio comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.