Art. 12 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it  e  www.marina.difesa.it  per
sostenere le prove pratiche e teoriche di seguito indicate: 
      a) esecuzione, con lo strumento per il quale si  concorre,  dei
brani musicali indicati nell'allegato H del  bando  e,  con  ciascuno
degli strumenti d'obbligo, di un brano a  libera  scelta  tra  quelli
indicati nel medesimo allegato; 
      b) esecuzione a prima vista di uno o piu'  brani  scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con gli strumenti d'obbligo; 
      c) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti a
percussione; 
      d) dimostrazione della conoscenza tecnica degli  strumenti  che
compongono  la  banda  con   nozioni   inerenti   la   formazione   e
l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a  fiato  dal
piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi; 
      e) esecuzione, nell'insieme della banda, di uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti  i  candidati,
con lo strumento per il quale si concorre  e  di  uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione esaminatrice, anche diversi da  candidato  a
candidato, da eseguirsi con gli strumenti d'obbligo. 
    I  candidati  orchestrali  della  banda  musicale  della   Marina
militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    Le prove pratiche potranno essere  interrotte  dalla  commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56. 
    Sara',  comunque,  giudicato  inidoneo  il  candidato   che   non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal
concorso.