Art. 12 Prove pratiche di esecuzione e teoriche 1. I candidati risultati idonei all'accertamento sanitario e a quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it per sostenere le prove pratiche e teoriche di seguito indicate: a) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei brani musicali indicati nell'allegato H del bando e, con ciascuno degli strumenti d'obbligo, di un brano a libera scelta tra quelli indicati nel medesimo allegato; b) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e con gli strumenti d'obbligo; c) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti a percussione; d) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda con nozioni inerenti la formazione e l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a fiato dal piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi; e) esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti i candidati, con lo strumento per il quale si concorre e di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice, anche diversi da candidato a candidato, da eseguirsi con gli strumenti d'obbligo. I candidati orchestrali della banda musicale della Marina militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza armata. 2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. 3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70 per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto sommando quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute. Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio medio non inferiore a 56. Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 4. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.