Art. 13 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove  pratiche
e teoriche di cui all'art. 12, i soli titoli di merito sottoelencati: 
      a) titoli accademici: 
        2° livello (punteggio massimo 10): 
          diploma di conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
        1° livello (punteggio massimo 8): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
      b) titoli didattici (punteggio massimo 5): 
        insegnamento presso un  conservatorio  statale  o  parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine; 
        insegnamento presso una scuola media  inferiore  e  superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale  dello  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
        insegnamento degli strumenti diversi da quello per  il  quale
si concorre e da quelli ad esso affini. 
      c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
        contratti con  importanti  istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il  quale  si
concorre o affine; 
        concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali
da solista o  in  formazione  da  camera  fino  a  16  strumenti  (da
accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all'attestazione  di
partecipazione  rilasciata  dal  presidente  o  direttore   artistico
dell'associazione) con lo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per  il  quale  si
concorre o affine; 
        far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte di  altri  complessi  bandistici  militari  per  lo
strumento per il quale si concorre o affine; 
        aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale  si
concorre o affine al concorso  presso  le  bande  musicali  di  Forza
armata e dei Corpi di polizia; 
        pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica   strumentale   o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni  su  CD  e/o  DVD  in  formazione  orchestrale  e/o
bandistica, relative allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni su CD e/o  DVD  in  formazione  da  camera  e/o  da
solista con accompagnamento orchestrale o  pianistico  relative  allo
strumento per il quale si concorre o affine; 
        composizioni  originali  pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
12, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) in originale o copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dell'atto
di notorieta' ex articoli  46  e  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato I del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge.