Art. 14 Graduatorie finali 1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale sulla base della media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche di cui al precedente art. 12 e di quello riportato per il possesso dei titoli di merito di cui al precedente art. 13. 2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 3. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza del candidato alla Marina militare. A parita' di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti alla Marina militare sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. 4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato PDF). 5. Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate con decreto del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative.