Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; c) godere dei diritti civili e politici; d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'; e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento di cui al precedente art. 1, comma 1 o in uno strumento affine di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando; f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' previste ai successivi articoli 10 e 11; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) aver tenuto condotta incensurabile; k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti sanitari; m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, dovranno: a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla nomina a orchestrale della banda musicale della Marina militare, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della forza armata/corpo armato d'appartenenza. 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.