Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al  termine
dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di  istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. Il candidato che ha conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne  l'equipollenza  ovvero  l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  armate  e
dei corpi di polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale della Marina militare  che  concorrono  per  una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma  nello  strumento
di cui al precedente art. 1, comma 1 o in uno strumento affine di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed attitudinale al servizio  incondizionato  quale  sottufficiale  in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 10 e 11; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od  occasionale  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      m) se candidati di sesso maschile non  aver  prestato  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, a  meno  che  non  abbiano  presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al precedente comma 1, dovranno: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale  della  banda  musicale  della  Marina   militare,   pena
l'esclusione  dal  concorso  o  dalla   frequenza   del   corso   con
provvedimento del direttore generale per il personale militare  o  di
autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio,
nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della forza
armata/corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.