Art. 6 Adempimenti degli enti/reparti militari 1. Il sistema provvedera' a informare i comandi/reparti/enti d'appartenenza, per i candidati militari in servizio, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno: a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettere b), d), e) e comma 2, lettere a) e b). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi comandi dovranno inviare agli indirizzi di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un unico file, in formato PDF, contenente: la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando; la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni); c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. l'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). 3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 12, chiedera' ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a) nei termini che saranno indicati.