Art. 7 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) il maestro direttore della banda musicale della Marina militare o della banda musicale di altra forza armata o corpo di polizia, membro; c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale superiore medico del Corpo sanitario della Marina militare di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale.