IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 con cui, in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge 56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, nei concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse; Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Viste le note 28 gennaio 2020, n. 0028951 e 11 maggio 2020, n. 155357, con le quali e' stata chiesta al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad assumere complessive 262 unita' di personale appartenente al Comparto funzioni centrali, di cui 117 unita' appartenenti al profilo professionale di Funzionario contabile, a seguito del turn over per cessazioni intervenute nell'anno 2019; Vista la nota 22 marzo 2021, n. 110138, con la quale e' stata chiesta al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad assumere complessive 98 unita' di personale appartenente al comparto funzioni centrali, di cui 5 unita' appartenenti al profilo professionale di funzionario contabile a seguito del turn over per cessazioni intervenute nell'anno 2020; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 3, comma 4, lettera b) della suddetta legge 19 giugno 2019, n. 56 che consente l'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti e l'art. 259; Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare l'art. 10 che, nel modificare l'art. 259 del predetto decreto legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale dell'amministrazione penitenziaria; Viste le note 18 ottobre 2021, n. 383938 e 25 ottobre 2021, n. 393599, con le quali l'Amministrazione Penitenziaria ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'autorizzazione a bandire localmente la procedura concorsuale, ai sensi del citato art. 3, comma 4, lettera b) della legge 19 giugno 2019, n. 56, per n. 120 unita' di personale appartenente al profilo professionale di Funzionario contabile; Vista la nota 3 dicembre 2021, n. DFP-P-81034 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento, ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire la procedura concorsuale per n. 120 unita' di personale appartenente al profilo professionale di Funzionario contabile; Visto l'art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che con PDG 22 gennaio 2021, si e' proceduto alla assegnazione di 20 unita' al profilo professionale di funzionario contabile, per effetto delle disposizioni della legge 160/2019, mediante aumento dei posti del concorso pubblico da emanare a seguito della richiesta di autorizzazione per turn over cessazioni, anni 2019 e 2020; Considerato che e' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 34 bis del decreto legislamarzo 2001, n. 165;tivo 30 Decreta: Art. 1 Posti disponibili a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquaranta posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di funzionario contabile, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 2. Il 20% dei posti, pari a n. 28 posti, sono riservati al personale appartenente ai ruoli del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, appartenenti alla II area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di graduatoria. 4. L'amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2021 - 2023. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».