Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  Direttore  Generale  del
Personale e delle Risorse, sara' nominata la Commissione Esaminatrice
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni e in conformita'  ai  principi  dettati  dall'art.  35,
comma 3, lettera e)  e  35  bis  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  presidente  e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad  oltre  quattro  anni
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.