Art. 9 
 
                         Prove preselettive 
 
    1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  la
prova scritta da una prova preselettiva che, ove svolta,  consistera'
in un questionario a risposta multipla,  composto  da  una  serie  di
domande di carattere attitudinale  finalizzate  alla  verifica  della
capacita'  logico-deduttiva,  di  ragionamento  logico-matematico   e
critico-verbale, e una serie di domande vertenti sulle materie di cui
ai commi 3 e 6 del precedente art. 8. 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    5. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. Saranno ammessi alla prova scritta  un  numero  di  candidati,
classificatisi in base al punteggio,  tra  i  primi  800,  nonche'  i
candidati che abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
    7. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    8. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    9. Le prove preselettive si svolgeranno nel luogo  e  nelle  date
che  saranno  stabiliti  con  successivo  provvedimento,  che   sara'
pubblicato sul sito ufficiale  del  Ministero  della  Giustizia,  con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi alle prove preselettive con riserva di accertamento  del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e   dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di  cui
al comma precedente. 
    11. L'assenza dalle  prove  preselettive,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    12. L'esito  delle  prove  preselettive  sara'  pubblicato  nella
scheda di sintesi  del  concorso  presente  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia - www.giustizia.it. 
    13. Tale pubblicazione avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti.