IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzionale  negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista  la  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei  ruoli  professionali  dei  sanitari
della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1987,  n.  472,   recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
agli altri Corpi di  polizia»,  e,  in  particolare,  l'art.  8,  che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo; 
    Vista il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso  della  lingua  tedesca
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla L. 30 novembre 1990,  n.  359,  recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi  6  e
7; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel  quale  e'  previsto
che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere  dei  medici  e
dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante  concorso  pubblico
per titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e delle lingue straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto-legge 1 gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni urgenti  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per
l'azione  esterna  e  per  l'Amministrazione  della  Difesa»  e,   in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in
particolare l'art. 8, concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-ter), che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino
al 2026, alcun limite di eta' a tutti gli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato, e  l'art.  3,  commi  6,  7-bis,  7-ter,  7-quater,
7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in  particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo n. 334 del 2000; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma  1,
lettera i), introdotto dall'art. 3, comma  1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza
di attivita' sociali ed economiche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, «regolamento recante norme per l'individuazione  dei  limiti  di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1998,
recante «tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla
normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario
nazionale» e, in particolare, la Tabella B; 
    Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  31  gennaio  1998,
recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla
disciplina concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio
sanitario nazionale» e, in particolare, l'Allegato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di stato»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione  del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura,  ai
sensi dell'art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di quaranta medici della Polizia di
Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di quaranta  medici  della  carriera  dei  medici  della
Polizia di Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 3, per le seguenti specializzazioni: 
      a) Medicina del lavoro: dieci posti; 
      b) Medicina legale: nove posti; 
      c) Cardiologia: tre posti; 
      d) Ortopedia: tre posti; 
      e) Medicina interna,  ovvero  specializzazioni  equipollenti  o
affini ai sensi, rispettivamente, della Tabella  B  del  decreto  del
Ministro  della  sanita'  del   30   gennaio   1998,   e   successive
modificazioni, e dell'Allegato al decreto del Ministro della  sanita'
del 31 gennaio 1998: tre posti; 
      f) Oculistica/Oftalmologia: due posti; 
      g) Anestesia e rianimazione: due posti; 
      h) Patologia clinica: due posti; 
      i) Psichiatria: due posti; 
      l) Neurologia: un posto; 
      m) Medicina dello Sport: un posto; 
      n) Otorinolaringoiatria: un posto; 
      o) Medicina e  chirurgia  d'accettazione  e  d'urgenza,  ovvero
specializzazioni equipollenti o  affini  ai  sensi,  rispettivamente,
della Tabella B del decreto del Ministro  della  sanita'  30  gennaio
1998, e successive modificazioni,  e  dell'Allegato  al  decreto  del
Ministro della sanita' 31 gennaio 1998, ad eccezione di Cardiologia e
Medicina interna: un posto. 
    2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1,  quattro  posti  sono
riservati al personale del ruolo degli ispettori  tecnici  -  settore
sanitario, nonche' del ruolo direttivo tecnico  -  settore  sanitario
della Polizia  di  Stato,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lett.
ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,  e  quattro
posti sono riservati ai restanti ruoli della  Polizia  di  Stato  con
un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque  anni.  Il
predetto personale deve essere in possesso dei requisiti  di  cui  al
successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del
medesimo articolo.