Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati secondo  quanto  previsto  dall'art.  9,
commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla  Polizia  di  Stato,  sono
sottoposti agli  accertamenti  fisici  e  psichici,  a  cura  di  una
Commissione, nominata con decreto del  Capo  della  Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta  da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro funzionari della  carriera  dei
medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame  clinico,
a una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali  e  di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da
pubblicare sul sito web  istituzionale  www.poliziadistato.it  almeno
sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare, a pena di  esclusione  dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella
della presentazione: 
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.  25,  quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  elencate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198.  In  proposito,  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o  accreditata  con  il   S.S.N.   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10 Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita'  indicate  all'art.
3, comma 7-quinquies, del citato d. lgs. 29 maggio 2017,  n.  95,  le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,
nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive
(droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o  pregressi
e tutte le altre imperfezioni e infermita'  elencate  nell'art.  3  e
nella tabella 1 allegata al citato d.m. 198/2003. 
    7. I giudizi della Commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, che  sara'  disposta
con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale  della
pubblica sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici,  saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla Commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.