Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da  un
dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del  ruolo
degli psicologi con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  tecnico
superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti  alla  carriera
dei funzionari tecnici di  Polizia  del  ruolo  degli  psicologi  con
qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla
verifica  del  possesso  delle  qualita'  attitudinali  i   candidati
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti
alla Polizia di Stato. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta
Commissione e' integrata  con  due  appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso  della  qualifica  di  perito  in   materia   di   selezione
attitudinale. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    4.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di cui  al  comma  2,  finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse
esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di
interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione
ai fini del giudizio di idoneita'. 
    5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  Commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    6.  Il  giudizio  della  Commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con
decreto motivato del  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    8. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti.