Art. 16 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) laurea in medicina e chirurgia: 
        1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per  ogni  punto,  fino  a
punti 5; 
        2) 110 con lode: punti 6; 
      b)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   amministrazioni
pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),
fino a punti 1,50; 
      c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a  punti
4,50; 
      d)   specializzazione   indicata   come   requisito   per    la
partecipazione al concorso: 
        1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni  punto,  fino  ad  un
massimo di 5 punti; 
        2) 70/70 con lode: punti 6; 
      e) altre specializzazioni  diverse  da  quella  indicata  quale
requisito per  la  partecipazione  al  concorso  per  l'accesso  alla
carriera dei medici, fino a punti 2; 
      f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; 
      g) master universitario, fino a punti 1; 
      h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,60; 
      i) corsi di aggiornamento e di  qualificazione,  fino  a  punti
1,90; 
      l) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. L'eventuale acquisizione  degli  stessi,  ancorche'  aventi
efficacia retroattiva, in un momento successivo non  rileva  ai  fini
del concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati
dovranno trasmettere i citati documenti mediante la  propria  casella
di      posta       elettronica       certificata       all'indirizzo
dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla  Polizia
di  Stato  possono   inviare,   entro   il   medesimo   termine,   la
documentazione comprovante i titoli valutabili  per  il  tramite  del
proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che  utilizzera'  il  citato
indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale della Commissione esaminatrice  sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it,  unitamente  alla   data   di   inizio   della
valutazione dei titoli.