Art. 17 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  Commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento della prova stessa.