Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei quaranta posti, di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: A. dieci posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'art. 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; C. un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 2. I posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente articolo e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.