Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  quaranta  posti,  di  cui  all'art.  1,  ai
candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie,  purche'  in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A. dieci posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,  n.  30,  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; 
      B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato  senza  demerito
la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
      C. un posto  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
    2. I posti oggetto  delle  riserve,  previste  nel  comma  1  del
presente articolo e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, ove non
coperti per mancanza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  altri
candidati idonei,  seguendo  l'ordine  della  graduatoria  finale  di
merito.