Art. 20 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                               medici 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del  d.lgs.
n. 334/2000. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli artt. 59 della citata  legge  n.
121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno  effettuati  secondo  le
modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000.