Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita' previste dalla legge. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni Pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.