Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'Interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
centrale per gli Affari Generali e le Politiche del  Personale  della
Polizia di Stato - Servizio Concorsi, per le  comprovate  ragioni  di
pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad  amministrazioni
o enti  pubblici  interessati  alla  procedura  di  assunzione,  alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   Amministrazioni   Pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  Europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 RGDP  e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  Regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  dipartimento
della pubblica sicurezza, direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.