Art. 23 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it. 
    2.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da Covid-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
citato decreto-legge n. 34/2020 puo' rideterminare  le  modalita'  di
svolgimento   del   presente   concorso,   con    riferimento    alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»,  nonche'  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it.