Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 35° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di 3 anni, in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde  dal  limite
d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e
dei requisiti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento  dello  svolgimento  dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non
rileva ai fini dell'idoneita'.  Per  i  candidati  appartenenti  alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alle citate carriere; 
      f) essere in possesso del  diploma  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto  per  il  posto
per  cui  si  concorre,  conseguiti  presso  una  Universita'   della
Repubblica  italiana  o  un  Istituto  di  istruzione   universitario
equiparato; 
      g) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico chirurgo; 
      h)  essere  iscritti  all'albo  professionale  dell'ordine  dei
medici chirurghi e degli odontoiatri; 
      i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando; 
      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni
del successivo art. 94. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,
ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione,  che  puo'
essere conseguito entro la data  di  svolgimento  della  prima  prova
d'esame, o, se  sara'  disposta,  della  prova  preselettiva  che  la
precedera',   nonche'    dell'iscrizione    all'albo    professionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che puo' essere
conseguita  entro  l'inizio  del  prescritto  corso   di   formazione
iniziale,  purche'  il  candidato   sia   in   possesso   di   idonea
documentazione attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa
istanza. I requisiti di partecipazione devono  essere  mantenuti,  ad
eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto
di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  di   atto   di
notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati  ai  controlli  a
campione svolti durante l'espletamento delle  procedure  concorsuali,
sono effettuati entro la data  di  inizio  del  prescritto  corso  di
formazione  iniziale.  I  controlli  sono  svolti  dalle   competenti
articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle dichiarazioni. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata
veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo  della  Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.