Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato e ne sara' dato avviso sul  sito
istituzionale www.poliziadistato.it, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti. 
    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul   sito    istituzionale    www.poliziadistato.it,    mentre    la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it. 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva   saranno   convocati   ai    successivi    accertamenti
psico-fisico ed attitudinali 400 candidati, nonche', in soprannumero,
i candidati che hanno riportato un punteggio  pari  all'ultimo  degli
ammessi, fatte salve le diverse determinazioni  di  cui  all'art.  6,
comma 2. 
    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, secondo le modalita' pubblicate sul  sito  web
istituzionale, sempre fatte salve le diverse  determinazioni  di  cui
all'art. 6, comma 2.