LA CAPO DIPARTIMENTO 
     dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  2021,   attuativo
dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,
recante le  modalita'  operative  per  assicurare  alle  persone  con
disturbi  specifici  dell'apprendimento  (DSA)  misure  specifiche  e
strumenti compensativi per effettuare senza penalizzazioni  le  prove
concorsuali; 
    Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in  particolare  l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di  dirigente  della  seconda
fascia; 
    Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, il quale prevede che «Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale «a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  Linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019,  recante  il  nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 30  settembre  2020,  n.  161,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  306  del  10
dicembre 2020; 
    Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro  2016/2018  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali,  sottoscritto  il  9
marzo 2020; 
    Visto l'art. 10, comma 1, lett. b) e  c),  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge  28  maggio
2021, n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: b) l'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali  e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione  vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando,
ad elevata specializzazione tecnica,  una  fase  di  valutazione  dei
titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e
alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione
a successive fasi concorsuali»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Visto l'art. 9-bis, comma 1, lettera  i),  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla 16 settembre 2021, n. 126, il quale prevede che «A far data dal
6 agosto  2021,  e'  consentito  in  zona  bianca  esclusivamente  ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui
all'arti. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e  attivita':  i)
concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano
anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i  servizi  e  le
attivita' di cui al  comma  1  siano  consentiti  e  alle  condizioni
previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui  al  comma  1
non  si  applicano  ai  soggetti  esclusi  per  eta'  dalla  campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base  di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e  dell'economia
e delle finanze, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono individuate le specifiche tecniche  per  trattare  in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne
la verifica digitale, assicurando contestualmente la  protezione  dei
dati personali  in  esse  contenuti.  Nelle  more  dell'adozione  del
predetto decreto, per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo
possono essere utilizzate le  certificazioni  rilasciate  in  formato
cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma 1 sono tenuti a verificare  che  l'accesso  ai  predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle  certificazioni  verdi  COVID-19
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10»; 
    Visto il «Protocollo per lo svolgimento  dei  concorsi  pubblici»
del Dipartimento della funzione pubblica,  pubblicato  il  15  aprile
2021 sul sito del Ministero  per  la  pubblica  amministrazione,  che
disciplina le modalita' di  organizzazione  e  gestione  delle  prove
selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza  in  condizioni
di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30  settembre   2021,   recante
«Individuazione e attribuzioni degli Uffici di  livello  dirigenziale
non generale dei Dipartimenti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze»; 
    Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124  convertito  con
legge del 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti  in
materia fiscale e per esigenze indifferibili»; 
    Visto in particolare l'art. 16-ter, comma 4,  terzo  periodo  del
predetto decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, il quale  prevede
che  «[...]  sono  istituiti  ulteriori  venti  posti   di   funzione
dirigenziale di livello non  generale  per  i  servizi  ispettivi  di
finanza pubblica. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
conseguentemente  autorizzato,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali,  a   bandire,   nel   triennio   2020-2022,   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
venti unita' di personale con qualifica di dirigente di  livello  non
generale»; 
    Considerato che le posizioni dirigenziali di cui all'art. 16-ter,
del decreto-legge 26  ottobre  2019,  124,  convertito  in  legge  19
dicembre 2019, n. 157, attengono a  profili  qualificati  ad  elevata
specializzazione tecnica; 
    Vista la nota prot.  n.  913  del  3  aprile  2019  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione; 
    Vista la nota prot. 44968-P dell'8 luglio 2021  del  Dipartimento
della funzione pubblica di autorizzazione allo svolgimento diretto da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze  del  concorso  per
venti unita' di personale  con  qualifica  di  dirigente  di  seconda
fascia ai sensi dell'art.  16-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito con  modificazioni  dalla  legge  di
conversione 19 dicembre 2019, n. 157; 
    Vista  la  nota  prot.  n.  7046-P  del  22  ottobre   2021   del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la   quale   e'   stato
rappresentato  che  le  abilitazioni  professionali  possono   essere
annoverate tra i titoli  legalmente  riconosciuti  per  le  finalita'
dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito  con
legge n. 76 del 28 maggio 2021, con particolare riferimento a  quanto
previsto dal comma 1, lettera c, in relazione  alla  possibilita'  di
utilizzo della valutazione  dei  titoli  legalmente  riconosciuti  in
funzione preselettiva; 
    Viste le note del Dipartimento della funziona pubblica  prot.  n.
0064801 del 30 settembre 2021 e prot. n. 0080983 del 2 dicembre 2021,
con le quali detto Dipartimento ha comunicato il nulla osta, ai sensi
dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  allo
svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando; 
    Vista la Convenzione  fra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'associazione Formez PA sottoscritta il 29 dicembre 2021; 
    Ritenuto di dover procedere a bandire una  procedura  concorsuale
volta all'assunzione a tempo interminato di venti unita' dirigenziali
di livello non generale, come  previsto  dal  predetto  art.  16-ter,
comma 4, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in
legge 19 dicembre 2019, n. 157; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessive venti unita', a tempo  indeterminato,  di
personale dirigenziale di seconda fascia, in  prova,  nel  ruolo  dei
dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare a
funzioni ispettive in materia di finanza pubblica. 
    2. Il 30% dei suddetti posti e' riservato al personale  di  ruolo
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I posti riservati, ove non  utilizzati,  sono  conferiti  agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.