Art. 10 Prova orale 1. I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa. Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova scritta. 2. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente art. 8 nonche' sui seguenti ambiti di valutazione: il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali; capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti; capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale; ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione; il possesso di adeguate conoscenze della lingua inglese. 3. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/100. 4. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame. 6. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 7. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione esaminatrice fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso. 8. Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 9. L'Amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova orale presso sedi decentrate. 10. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla data delle prove lo preveda, richiede ai candidati una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento della prova.