Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. I candidati ammessi alla prova  orale  sono  avvertiti  almeno
venti giorni prima della data fissata per sostenere la prova  stessa.
Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato  nella
valutazione dei  titoli  ed  il  voto  riportato  in  ciascuna  prova
scritta. 
    2. La  prova  orale  mira  ad  accertare  la  preparazione  e  la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine  all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle  materie
previste dal  precedente  art.  8  nonche'  sui  seguenti  ambiti  di
valutazione: 
      il possesso  di  adeguate  conoscenze  in  tema  di  tecnologie
digitali e informatiche anche ai fini gestionali; 
      capacita',  attitudini   e   motivazioni   individuali,   anche
attraverso prove, nell'ambito della  prova  orale,  finalizzate  alla
loro  osservazione  e  valutazione  comparativa,   definite   secondo
metodologie e standard riconosciuti; 
      capacita' organizzative e manageriali in rapporto a  specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale; 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e  delle
finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze;  normativa  in  materia  trasparenza  e  prevenzione   della
corruzione; 
      il possesso di adeguate conoscenze della lingua inglese. 
    3. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende  superata
con un punteggio non inferiore a 70/100. 
    4. I candidati ammessi  alla  prova  orale  dovranno  presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento. 
    5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame. 
    6. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento  della  prova  orale
sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione  e  comunicati
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero  con   posta
elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come  canale
di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso,  almeno
venti giorni prima della data  della  prova  stessa.  Nella  medesima
comunicazione verra' indicato il voto  riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    7. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per la  prova  orale  per  gravi  e  certificati
motivi di salute, la Commissione esaminatrice fissa una  nuova  data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per  l'effettuazione  della  prova
orale  da  parte  di  tutti  i   candidati,   dandone   comunicazione
all'interessato. La ulteriore  mancata  presentazione  del  candidato
comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    8. Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione  puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali,  anche
relativi  a  videoconferenza,  garantendo  comunque   l'adozione   di
soluzioni   tecniche    che    ne    assicurino    la    pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali e nel limite delle  pertinenti  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
    9. L'Amministrazione puo' prevedere lo  svolgimento  della  prova
orale presso sedi decentrate. 
    10. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla  data  delle
prove lo preveda, richiede  ai  candidati  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento della prova.