Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, a pena di decadenza, presentano a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it, ovvero tramite apposito applicativo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto 18 dicembre 2000, n. 445. b) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti di non essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. La capacita' lavorativa del candidato diversamente abile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. L'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.