Art. 12 
 
                     Presentazione dei documenti 
                       da parte dei vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva,  a
pena di decadenza, presentano a mezzo posta  elettronica  certificata
all'indirizzo   dcp.dag@pec.mef.gov.it,   ovvero   tramite   apposito
applicativo, entro il termine perentorio di trenta giorni  decorrenti
dalla data di ricevimento dell'apposita  comunicazione,  la  seguente
documentazione: 
      a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto 18 dicembre 2000,
n. 445. 
      b) dichiarazione ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  dicembre  2000,  n.  445  da  cui  risulti   di   non
essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata  in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  II  del  libro
secondo del codice penale; 
      c) dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    2. La capacita' lavorativa del candidato  diversamente  abile  e'
accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5  febbraio
1992, n. 104. 
    3.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.