Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui all'art.  1
e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        essere dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni  di  servizio
o, se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali  che  siano
stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo  di  servizio
e' ridotto a quattro anni; 
        essere in possesso della qualifica di  dirigente  in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due  anni
le funzioni dirigenziali; 
        aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o   equiparati   in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
        essere  cittadini  italiani   che   hanno   svolto   servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      d)  idoneita'  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione  ha   la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo  i  vincitori  di
concorso, in base alla normativa vigente; 
      e) essere in possesso di uno dei  seguenti  titoli  di  studio:
laurea  magistrale   (LM)   in   Giurisprudenza   LMG   01;   Scienze
economico-aziendali LM-77; Scienze dell'economia LM-56; Scienze delle
pubbliche amministrazioni LM-63; o titoli equiparati ed  equipollenti
ai titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
    2.  I  titoli  sopra  citati  si  intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un  paese  dell'Unione
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche'  il  titolo  sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata dopo lo  svolgimento  della  fase  preselettiva,  ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere  comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove
orali. 
    3. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. 
    4. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  sono   stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o  decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  o
licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa  o  delle
disposizioni  contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per  aver
conseguito l'impiego  o  sottoscritto  il  contratto  individuale  di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con  mezzi
fraudolenti.