Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato. 3. La mancata esclusione dalla fase di preselezione ovvero dalle prove scritte o dalla prova orale non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. L'Amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.