Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'Amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dal  concorso  verra'  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
    3. La mancata esclusione dalla fase di preselezione ovvero  dalle
prove scritte o dalla prova  orale  non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita'  della  domanda  stessa.   L'Amministrazione   non   e'
responsabile del mancato ricevimento da  parte  del  candidato  delle
comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte
o incomplete dichiarazioni da parte del candidato  circa  il  proprio
recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a  fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.