Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con decreto ministeriale e' disposta la nomina della Commissione esaminatrice composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. 2. Il presidente della Commissione esaminatrice e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 3. I componenti della Commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla terza area funzionale. 5. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 6. La Commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle capacita', alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 7. La Commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle norme sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice indica un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.