Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  decreto  ministeriale  e'  disposta  la   nomina   della
Commissione esaminatrice composta da un numero dispari di membri,  di
cui uno con funzioni di presidente. 
    2. Il presidente della Commissione  esaminatrice  e'  scelto  tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di  universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore. 
    3. I componenti della Commissione esaminatrice  sono  scelti  tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di  universita'  pubbliche  o  private,  nonche'  tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso. 
    4.  Le  funzioni  di  segretario   sono   svolte   da   personale
appartenente alla terza area funzionale. 
    5. La Commissione esaminatrice puo' essere  integrata  da  uno  o
piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e
da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    6. La Commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata  da
uno o piu' componenti  esperti  nella  valutazione  delle  dimensioni
relative  alle  capacita',  alle  attitudini   e   alle   motivazioni
individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 
    7. La Commissione esaminatrice e'  composta  nel  rispetto  delle
norme sulla parita' di genere di cui all'art. 57,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    8. Il provvedimento  di  nomina  della  Commissione  esaminatrice
indica un supplente per ciascun componente secondo  le  modalita'  di
nomina indicate nel presente articolo.