Art. 6 Procedura concorsuale 1. Il concorso e' espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio universitari e relativi alle abilitazioni professionali, a fini preselettivi. Tale fase e' finalizzata all'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso oltre a eventuali ex aequo. Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli a fini preselettivi e' pari a 52 punti; b) due prove scritte. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100. Il punteggio massimo conseguibile nelle prove scritte e' pari a 200 punti; c) valutazione degli ulteriori titoli rispetto a quelli di cui alla lettera a). Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione degli ulteriori titoli rispetto a quelli di cui alla lettera a) e' pari a 40 punti; d) prova orale. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/100. Il punteggio massimo conseguibile nella prova orale e' pari a 100 punti. 2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nel punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e c), per un massimo conseguibile pari a 392 punti. 3. Per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021.