Art. 6 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Il concorso e' espletato in base  alla  procedura  di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) valutazione dei titoli legalmente  riconosciuti,  di  studio
universitari e  relativi  alle  abilitazioni  professionali,  a  fini
preselettivi. Tale fase  e'  finalizzata  all'ammissione  alle  prove
scritte di un numero di candidati pari a dieci volte  il  numero  dei
relativi posti messi a  concorso  oltre  a  eventuali  ex  aequo.  Il
punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei  titoli  a  fini
preselettivi e' pari a 52 punti; 
      b) due prove scritte. Le prove sono valutate in centesimi e  si
intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100. Pertanto,
alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle
prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100.  Il
punteggio massimo conseguibile nelle prove  scritte  e'  pari  a  200
punti; 
      c) valutazione degli ulteriori titoli rispetto a quelli di  cui
alla lettera a). Il punteggio massimo conseguibile nella  valutazione
degli ulteriori titoli rispetto a quelli di cui alla  lettera  a)  e'
pari a 40 punti; 
      d) prova orale. La prova orale e' valutata in  centesimi  e  si
intende  superata  con  un  punteggio  non  inferiore  a  70/100.  Il
punteggio massimo conseguibile nella prova orale e' pari a 100 punti. 
    2. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  dalla  somma  dei
punteggi riportati nelle prove  scritte,  nella  prova  orale  e  nel
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui alle lettere
a) e c), per un massimo conseguibile pari a 392 punti. 
    3. Per i candidati che attestino di essere  affetti  da  disturbo
specifico dell'apprendimento (DSA), la  Commissione  esaminatrice  si
riserva di definire le misure  compensative  e  dispensative  per  le
difficolta' di  lettura,  di  scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  il
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  medesime
prove, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021.