Art. 7 Valutazione dei titoli legalmente riconosciuti di studio universitario e relativi alle abilitazioni professionali a fini preselettivi 1. La valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio e relativi alle abilitazioni professionali, a fini preselettivi, e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 2. La valutazione dei titoli avverra' con l'assegnazione dei seguenti punteggi. Punto 1): Titoli di studio universitari I titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 40 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): 1 punto; c) laurea specialistica (LS): 3 punti; d) laurea magistrale (LM): 3 punti; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso: 1,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di 3 punti; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso: 2,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di 5 punti; g) diploma di specializzazione (DS): 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70: 4 punti; h) dottorato di ricerca (DR): 10 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70: 5 punti. I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Punto 2): Abilitazioni professionali Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: 10 punti per la prima, 1 punto per ogni ulteriore di tali abilitazioni professionali, fino a un massimo complessivo di 12 punti. Le abilitazioni professionali di cui alla lettera a) sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.