Art. 7 
 
Valutazione   dei   titoli   legalmente   riconosciuti   di    studio
  universitario e relativi alle  abilitazioni  professionali  a  fini
  preselettivi 
 
    1. La valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio e
relativi alle abilitazioni professionali,  a  fini  preselettivi,  e'
effettuata sulla base  dei  titoli  dichiarati  dai  candidati  nella
domanda di ammissione al concorso.  I  titoli  di  cui  il  candidato
richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al presente  bando.
Sono valutati  solo  i  titoli  completi  di  tutte  le  informazioni
necessarie per la valutazione. 
    2. La valutazione dei  titoli  avverra'  con  l'assegnazione  dei
seguenti punteggi. 
Punto 1): Titoli di studio universitari 
    I titoli di studio universitari sono valutati fino a  un  massimo
di 40 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione  al
concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
      b) diploma di laurea (DL) o laurea  di  primo  livello  (L):  1
punto; 
      c) laurea specialistica (LS): 3 punti; 
      d) laurea magistrale (LM): 3 punti; 
      e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso: 1,5  punti  per
ciascuno, fino a un massimo di 3 punti; 
      f) master universitari di secondo livello, per il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso: 2,5  punti  per
ciascuno, fino a un massimo di 5 punti; 
      g) diploma di specializzazione (DS): 8 punti; ove il diploma di
specializzazione venga utilizzato quale requisito  di  ammissione  al
concorso, ai fini del conteggio del periodo  di  servizio  utile,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70: 4 punti; 
      h) dottorato di ricerca (DR): 10 punti;  ove  il  dottorato  di
ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione  al  concorso,
ai fini del  conteggio  del  periodo  di  servizio  utile,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  16
aprile 2013, n. 70: 5 punti. 
    I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti  presso  le  istituzioni   universitarie   pubbliche,   le
universita'  non  statali   legalmente   riconosciute,   nonche'   le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o  accreditate
dal Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  costituite
anche in consorzio,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  38
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Punto 2): Abilitazioni professionali 
    Le  abilitazioni  professionali,  per  le   quali   puo'   essere
attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, con  il  seguente  punteggio  per
ciascun titolo: 
      a) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno  dei
titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso:
10  punti  per  la  prima,  1  punto  per  ogni  ulteriore  di   tali
abilitazioni professionali, fino  a  un  massimo  complessivo  di  12
punti. 
    Le  abilitazioni  professionali  di  cui  alla  lettera  a)  sono
valutate  esclusivamente  se  conseguite  a  seguito   di   effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato.