Art. 8 Prove scritte 1. Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. 2. La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo, con particolare riferimento all'attivita' ispettiva e di controllo di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni; diritto costituzionale; diritto dell'Unione europea; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; scienza delle finanze e diritto tributario; diritto del lavoro, con particolare riferimento al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; ragioneria generale ed applicata; diritto societario; elementi di statistica. La prova puo' prevedere documenti in lingua italiana e in lingua inglese. 3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all'art. 1 e alle materie indicate nel presente bando di concorso. 4. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua, nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, ne' di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' e' possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. 5. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 6. Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima giornata. 7. Per l'effettuazione delle prove scritte, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 8. L'Amministrazione puo' prevedere lo svolgimento delle prove scritte presso sedi decentrate. 9. La Commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte. 10. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). 11. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla data delle prove lo preveda, richiede ai candidati una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento delle prove.