Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte sono volte ad accertare la  preparazione  del
candidato  sia  sotto   il   profilo   teorico   sia   sotto   quello
applicativo-operativo. 
    2.  La  prima  prova  scritta  consiste  nella  redazione  di  un
elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralita' di
quesiti di carattere  teorico  sulle  materie  di  seguito  indicate:
diritto amministrativo,  con  particolare  riferimento  all'attivita'
ispettiva e di controllo di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  diritto
costituzionale; diritto dell'Unione europea; contabilita' di Stato  e
degli enti pubblici; scienza  delle  finanze  e  diritto  tributario;
diritto del  lavoro,  con  particolare  riferimento  al  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;  ragioneria  generale  ed
applicata; diritto societario; elementi di statistica. La prova  puo'
prevedere documenti in lingua italiana e in lingua inglese. 
    3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e'  diretta  ad
accertare l'attitudine del candidato all'analisi e  alla  riflessione
critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all'art. 1 e
alle materie indicate nel presente bando di concorso. 
    4. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua  italiana  e  di  inglese  monolingua,
nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non
e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali,  quotidiani  ed
altre pubblicazioni o  appunti  di  alcun  genere,  ne'  di  supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di  dati,  ne'  e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. 
    5. In caso di violazione, la  Commissione  esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Le prove scritte potranno essere svolte anche  nella  medesima
giornata. 
    7. Per l'effettuazione  delle  prove  scritte,  l'amministrazione
puo' ricorrere all'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,
garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni   tecniche   che   ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 
    8. L'Amministrazione puo' prevedere lo  svolgimento  delle  prove
scritte presso sedi decentrate. 
    9. La Commissione esaminatrice, in occasione della  pubblicazione
del diario delle  prove,  indichera'  il  tempo  a  disposizione  dei
candidati per lo svolgimento delle prove scritte. 
    10. Ai sensi degli articoli 2 e 3  del  decreto  ministeriale  12
novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-bis, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113,  la  Commissione  esaminatrice  si  riserva  di
definire le misure compensative e dispensative per le difficolta'  di
lettura, di scrittura e di  calcolo,  nonche'  il  prolungamento  dei
tempi stabiliti per  lo  svolgimento  delle  medesime  prove,  per  i
candidati che attestino  di  essere  affetti  da  disturbo  specifico
dell'apprendimento (DSA). 
    11. L'Amministrazione, ove la normativa vigente alla  data  delle
prove lo preveda, richiede  ai  candidati  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 per l'ammissione allo svolgimento delle prove.