Art. 9 
 
              Valutazione dei titoli ulteriori rispetto 
                a quelli valutati a fini preselettivi 
 
    1. La valutazione dei titoli avviene  previa  individuazione  dei
criteri stabiliti dalla Commissione  esaminatrice  ed  e'  effettuata
dopo le prove scritte e prima che  si  proceda  alla  correzione  dei
relativi elaborati. 
    2.  Ai  titoli  di  carriera  e  di   servizio   la   Commissione
esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 16 aprile 2018, n. 78,  attribuisce  un  valore  massimo
complessivo di 40 punti sulla base dei seguenti criteri: 
      a) rapporti di lavoro  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui  all'art.
7, punto 1), per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  1,5
punti per anno, fino  a  30  punti;  le  anzianita'  di  ruolo  nella
qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti  di  lavoro  con  incarico
dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino
a 3 punti per anno;  i  servizi  prestati  in  qualifica  o  incarico
equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale
equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici,  da  un'espressa
disposizione normativa; 
      b)  incarichi  che  presuppongono  una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo. 
    3.  I  titoli  di  cui  al  presente  articolo  sono   valutabili
esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o
di   rilevanza   costituzionale,   autorita'   indipendenti    ovvero
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    4. I servizi prestati con rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze di organi costituzionali o  di  rilevanza  costituzionale,
autorita'  indipendenti  ovvero  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
sono  computati,  per   quelli   a   tempo   indeterminato,   secondo
l'anzianita' di ruolo alla data di scadenza del  presente  bando,  e,
per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in  servizio
e, ove in corso, alla data di scadenza del presente bando; i  periodi
prestati con rapporto di lavoro a tempo  parziale  sono  valutati  in
relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. 
    5. Per la valutazione dei titoli di carriera e  di  servizio,  di
cui al presente articolo, si applicano i seguenti principi: 
      a) le frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato esclusivamente quello piu' favorevole al candidato; 
      c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro  subordinato,  saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un  solo  giorno
del mese indicato; in carenza del mese di inizio o di fine,  un  solo
giorno dell'anno indicato. 
    6. I servizi militari di leva sono valutati solo se  prestati  in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno  dei  titoli
di studi universitari indicati di cui all'art. 7, punto 1); i servizi
di leva prestati  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  con  organi
costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita'  indipendenti
ovvero amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono  valutati  come
prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 
    7. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 2,  lettera
a), e' valutabile esclusivamente il  periodo  di  servizio  ulteriore
rispetto a quello previsto dall'art. 7,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 come  requisito  di
ammissione al concorso.