Art. 9 Valutazione dei titoli ulteriori rispetto a quelli valutati a fini preselettivi 1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice ed e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Ai titoli di carriera e di servizio la Commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 40 punti sulla base dei seguenti criteri: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'art. 7, punto 1), per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo. 3. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo alla data di scadenza del presente bando, e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio e, ove in corso, alla data di scadenza del presente bando; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. 5. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato esclusivamente quello piu' favorevole al candidato; c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese indicato; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno indicato. 6. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari indicati di cui all'art. 7, punto 1); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 7. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 2, lettera a), e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 come requisito di ammissione al concorso.