Art. 17 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare» 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti dei candidati del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare» risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento dell'esecuzione dell'accertamento. Sono altresi' ammessi, con riserva, i candidati che, a mente dell'art. 14, comma 8, sono riconvocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in data successiva alla calendarizzazione del presente accertamento. A tal fine: a) i candidati sono avviati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sito in Roma, viale Piero Gobetti, n. 2, per essere sottoposti alle visite mediche dirette all'accertamento dell'idoneita' degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del combinato disposto delle predette norme, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici: 1) distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e non inferiore a cm 56; 2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non inferiore a cm 74,5. A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003, gli aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro, di una capacita' visiva «per lontano» non inferiore a 10/10 per occhio raggiungibile anche con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per occhio. Il candidato, inoltre, dovra' avere capacita' di leggere agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei test di visione «per vicino». Per entrambe le tipologie di capacita' visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale di idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di cui alla lettera a): 1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it In tema di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico si fa riferimento all'art. 15, comma 2, lettera c) del bando; 2) puo' sottoporre i candidati, ove necessario ai fini del giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, nel rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni. A tal fine, potranno essere previste ulteriori giornate di attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 13, comma 5. 2. Nei confronti dei candidati privi di: a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il predetto Istituto di medicina aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati non idonei ed esclusi dal concorso; b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneita'. 3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2, lettera b), puo' presentare al Centro di reclutamento, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneita', istanza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. La citata istanza: a) deve essere integrata da documentazione rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 8). In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - reparto concorsi - ufficio procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto. Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo', in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000ppec.gdf.it purche': 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro il predetto termine; b) non e' accolta: 1) qualora sia avanzata in data successiva alla notifica della non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria: (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale; (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento; (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2; c) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza espresso; 2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare. In tali casi, la richiamata sottocommissione esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato al servizio nella Guardia di finanza quale ufficiale del ruolo normale - comparto aeronavale per la specializzazione «pilota militare» sulla base: (a) del giudizio medico-legale della predetta Commissione sanitaria di appello; (b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1, lettera b), punto 2). In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento sara' immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di reclutamento. 4. Solo in caso di giudizio di non idoneita' a seguito delle eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali o di laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, disposte nell'ambito degli accertamenti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi da 7 a 14, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo. Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso. 5. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.