Art. 17 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
  aeronavale - specializzazione «pilota militare» 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati del  comparto  aeronavale  -  specializzazione  «pilota
militare» risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione
delle  condizioni  in  cui  si  trovano  al  momento  dell'esecuzione
dell'accertamento. 
    Sono altresi' ammessi, con riserva,  i  candidati  che,  a  mente
dell'art. 14, comma 8, sono  riconvocati  per  lo  svolgimento  delle
prove di efficienza fisica in data successiva alla  calendarizzazione
del presente accertamento. 
    A tal fine: 
      a) i candidati  sono  avviati  presso  l'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare  sito  in  Roma,  viale  Piero
Gobetti, n. 2, per essere  sottoposti  alle  visite  mediche  dirette
all'accertamento  dell'idoneita'   degli   stessi   ai   servizi   di
navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto  ministeriale  16
settembre 2003 e dell'art.  586  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del  combinato  disposto
delle predette norme, i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti fisici: 
        1) distanza vertice-gluteo  non  superiore  a  cm  98  e  non
inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e
non inferiore a cm 56; 
        2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90  e  non
inferiore a cm 74,5. 
    A mente del citato decreto ministeriale 16  settembre  2003,  gli
aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro,  di  una  capacita'
visiva «per lontano» non inferiore a 10/10 per  occhio  raggiungibile
anche con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10  per
occhio. Il candidato, inoltre,  dovra'  avere  capacita'  di  leggere
agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm  100  utilizzate  nei
test di visione «per vicino». Per entrambe le tipologie di  capacita'
visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo
decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli  esiti
di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; 
      b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  c),
acquisito il  giudizio  medico-legale  di  idoneita'  ai  servizi  di
navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di  cui  alla
lettera a): 
        1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia
di finanza sulla base delle previsioni del  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni,  e  delle  direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante generale  della  Guardia
di finanza pubblicate sul sito internet  www.gdf.gov.it  In  tema  di
tatuaggi o di altre permanenti  alterazioni  volontarie  dell'aspetto
fisico si fa riferimento all'art. 15, comma 2, lettera c) del bando; 
        2) puo' sottoporre i candidati, ove necessario  ai  fini  del
giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione
del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche  ed
esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 15, comma  4,  nel
rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni. 
    A tal  fine,  potranno  essere  previste  ulteriori  giornate  di
attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 13, comma 5. 
    2. Nei confronti dei candidati privi di: 
      a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),
punti 1) e 2), il predetto  Istituto  di  medicina  aerospaziale  non
procede all'accertamento dell'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione
aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati  non
idonei ed esclusi dal concorso; 
      b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della  visita  di
cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneita'. 
    3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2,
lettera   b),   puo'   presentare   al   Centro   di    reclutamento,
contestualmente alla comunicazione del  giudizio  di  non  idoneita',
istanza  per  essere  sottoposto  a  ulteriori  accertamenti  tesi  a
ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. 
    La citata istanza: 
      a)  deve  essere  integrata  da  documentazione  rilasciata   -
inderogabilmente entro il decimo giorno solare  successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' -  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata  con
il Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in  allegato  8).  In  tale  ultimo
caso, il Centro di reclutamento potra'  eventualmente  richiedere  ai
candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento  -  reparto  concorsi  -  ufficio
procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il
termine comunicato dal predetto Reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000ppec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna  dell'originale  della  documentazione  entro  il   predetto
termine; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata  in  data  successiva  alla  notifica
della non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
        2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' o da una struttura  privata  non
accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o
infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        2) disporre la convocazione dell'aspirante per  sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica militare. 
    In tali casi, la richiamata sottocommissione esprime il  giudizio
di idoneita' o non idoneita' del candidato al servizio nella  Guardia
di finanza quale ufficiale del ruolo normale  -  comparto  aeronavale
per la specializzazione «pilota militare» sulla base: 
      (a)  del  giudizio  medico-legale  della  predetta  Commissione
sanitaria di appello; 
      (b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche
ed esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1,  lettera
b), punto 2). 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica di  primo  accertamento  sara'  immediatamente  notificato  al
candidato, anche tramite il Centro di reclutamento. 
    4. Solo in caso di giudizio di  non  idoneita'  a  seguito  delle
eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali  o  di
laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, disposte  nell'ambito  degli
accertamenti  di  cui  al  presente   articolo,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 15,  commi  da  7  a  14,  salvo  quanto
diversamente previsto nel presente articolo. 
    Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso. 
    5. l candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.