Art. 19 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale e quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di cui all'art. 15, comma 10, sono ammessi a sostenere le prove orali e, se idonei, le prove facoltative di lingua straniera e di informatica nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.