Art. 2 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di  polizia,  a
esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per: 
        1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo; 
        2) il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo; 
          (b)  specializzazione  comandante  di  stazione  e   unita'
navale, per inattitudine al volo; 
      c) non siano imputati, non siano stati condannati  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
      d) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      e) non siano stati rinviati o espulsi da  corsi  di  formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
      f) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ufficiale del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
      h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi  di  laurea  previsti
dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. 
    Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2021/2022. 
    2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1,  i  candidati
devono: 
      a) se non appartenenti al Corpo, anche se gia' alle armi: 
        1)  avere,  alla  data  del  1°  gennaio  2022,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del  compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire essere  nati  nel  periodo
compreso tra il 1°  gennaio  2000  e  il  1°  gennaio  2005,  estremi
inclusi; 
        2) avere, se  minorenni  alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) non essere stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza,  ovvero  avere  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      b)  se  appartenenti  ai   ruoli   ispettori,   sovrintendenti,
appuntati e  finanzieri,  compresi  gli  allievi  marescialli  e  gli
allievi finanzieri del Corpo: 
        1) non avere, alla data del  1°  gennaio  2022,  superato  il
giorno del compimento del ventottesimo anno  di  eta',  ossia  essere
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1994; 
        2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarati    non    idonei
all'avanzamento, avere  successivamente  conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non  idoneita',   ovvero   non   avere   rinunciato   all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio; 
        3)  non  avere  riportato,  nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) non essere sottoposti a un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5)  non  essere  sospesi  dall'impiego  o   non   essere   in
aspettativa. 
    3. I requisiti di cui ai commi 1, 2 se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  ultimo
previsto  per  la   presentazione   della   domanda   e   alla   data
dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.