Art. 20 
 
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'); 
      d) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 
    2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su  due
di  queste,  estratte  a  sorte,  vertono  gli  esami.  La  prova  di
conoscenza della lingua inglese di cui al comma  1,  lettera  d),  da
effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste: 
      a) nella lettura di un brano; 
      b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
    La sottocommissione, prima dell'inizio della prova,  individua  i
brani da sottoporre ai candidati per  la  lettura.  Tali  brani  sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi  arrotondato
alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di  ciascuna  materia
si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la
stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    5. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  conoscenza  di  una  lingua
straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
punto 1) - e/o  di  informatica  secondo  le  modalita'  indicate  in
allegato 11. 
    8.  L'aspirante  in  possesso   dell'attestato   di   bilinguismo
concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario
puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera
in francese o spagnolo. 
    A tal proposito, lo stesso  puo'  essere  assistito,  sul  posto,
all'atto del sostenimento della eventuale prova facoltativa di lingua
straniera o di  informatica,  da  personale  qualificato  conoscitore
della lingua tedesca  per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione delle prove. Qualora ne abbia fatto richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, la prova facoltativa  di
informatica e' svolta in lingua tedesca,  salvo  diversa  contestuale
richiesta dell'interessato. 
    9. Il giudizio sulle  prove  facoltative  di  conoscenza  di  una
lingua staniera e/o di  informatica  e'  espresso,  con  le  medesime
modalita' di cui al precedente comma 3, dalla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a),  integrata  a  norma  del  comma  4,
lettera a), punto 2) del predetto articolo. 
    10. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto  e  trenta  trentesimi  consegue,  nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche   di   merito,   le
maggiorazioni riportate in allegato 11. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle prove orali e facoltative.  Tale  elenco,
sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e'
reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai  candidati  ricorrendo,   ove
necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di  prevenzione
e protezione dal rischio  di  contagio  da  «COVID-19»,  a  modalita'
telematiche. L'esito delle prove orali  e',  comunque,  notificato  a
ogni candidato. 
    12.  Al  termine  delle  prove  orali  e  facoltative  di  lingua
straniera e informatica dei candidati per il  comparto  aeronavale  -
specializzazione  «pilota  militare»,  la  medesima  sottocommissione
provvede,  secondo  le  disposizioni  di  cui   all'art.   24,   alla
compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai  fini  della
individuazione  dei  concorrenti  per  la  specializzazione   «pilota
militare» da avviare all'accertamento di cui al successivo art. 21. 
    13. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota  con  avviso
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.