Art. 20 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e consistono in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); b) un esame di geografia (durata massima 15'); c) un esame di matematica (durata massima 15'); d) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera d), da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste: a) nella lettura di un brano; b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. La sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 5. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto alle prove facoltative di conoscenza di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 1) - e/o di informatica secondo le modalita' indicate in allegato 11. 8. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera in francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, all'atto del sostenimento della eventuale prova facoltativa di lingua straniera o di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione delle prove. Qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, la prova facoltativa di informatica e' svolta in lingua tedesca, salvo diversa contestuale richiesta dell'interessato. 9. Il giudizio sulle prove facoltative di conoscenza di una lingua staniera e/o di informatica e' espresso, con le medesime modalita' di cui al precedente comma 3, dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 2) del predetto articolo. 10. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 11. 11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali e facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e' reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato a ogni candidato. 12. Al termine delle prove orali e facoltative di lingua straniera e informatica dei candidati per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare», la medesima sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 24, alla compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per la specializzazione «pilota militare» da avviare all'accertamento di cui al successivo art. 21. 13. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.