Art. 21 Visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare» 1. Sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio presso l'Aeronautica militare i primi sei concorrenti per la specializzazione «pilota militare» individuati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui all'art. 20, comma 12. 2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia' conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo e, se vincitori, saranno convocati in Accademia. 3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono: a) previo superamento della visita medica di controllo cui saranno sottoposti presso il competente ufficio sanitario dell'Accademia a cura di Ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del predetto Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il citato Ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto del sostenimento di detta visita, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. Qualora le concorrenti risultino positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 6. I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11; b) se provenienti dai civili, in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla durata della fase stessa; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera b); d) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza. Nel caso in cui i candidati appartengano: e) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per tutta la durata della fase; f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; g) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare, proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 20, comma 12, un numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi, rinunciatari, assenti o rinviati per positivita' al test di gravidanza. 5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera b), e' rescissa. I medesimi candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera c) sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 6. Alla fine del percorso accertativo presso l'Aeronautica militare i candidati risultati idonei saranno convocati, se vincitori, in Accademia. I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.