Art. 22 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere: 
      a) la prova scritta di preselezione prevista dall'art.  11,  le
prove di efficienza fisica,  previste  dall'art.  14,  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dagli  articoli  15  e   17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art.  19  e
le prove  orali  previste  dall'art.  20  e'  escluso  dal  concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facolta' - su  istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause  di  forza  maggiore  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it; 
      b) la  prova  scritta  di  cui  all'art.  12,  e'  escluso  dal
concorso; 
      c) la visita medica di controllo di cui all'art. 21, e' escluso
dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo art. 23, comma 1. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.