Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla nomina della commissione giudicatrice; b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici e di quelli appartenenti o impiegati nella specialita' telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, che possono rivestire anche il grado di tenente. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1: a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione: 1) delle prove orali, da un docente abilitato all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera; 2) delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, rispettivamente da: (a) docenti abilitati all'insegnamento della lingua straniera prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; (b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati nella specialita' telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; 3) dell'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della medesima lingua; b) lettera e), puo' altresi' avvalersi, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.