Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  uniche  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di  finanza,  e  da
due  docenti,  membri,  nelle  materie  oggetto  di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla nomina della commissione giudicatrice; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo  accertamento
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali  della  Guardia  di
finanza, periti selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici e di quelli  appartenenti  o  impiegati  nella
specialita' telematica  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,
che possono rivestire anche il grado di tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione: 
        1)   delle   prove   orali,   da   un    docente    abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera; 
        2)  delle  prove  facoltative  di  lingua  straniera   e   di
informatica, rispettivamente da: 
          (a)  docenti  abilitati   all'insegnamento   della   lingua
straniera prescelta dal candidato o da  ufficiali  della  Guardia  di
finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; 
          (b) ufficiali  della  Guardia  di  finanza  appartenenti  o
impiegati     nella     specialita'     telematica     del      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
        3) dell'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della medesima lingua; 
      b)   lettera   e),   puo'   altresi'   avvalersi,    ai    fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi.