Art. 2 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono  costituite  con  decreto  del
direttore generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale  responsabile
della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12  e
seguenti del  decreto  Ministeriale  9  novembre  2021,  n.  326.  In
applicazione dell'art. 404,  comma  1,  del  decreto  legislativo  13
aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche  statali
che  aspirano  ad  essere  nominati  componenti   delle   commissioni
giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune
e di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo,  con  almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti  cui
si riferisce il concorso. 
    2. Qualora ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre  2021,  n.
326,  le  commissioni  sono  suddivise   in   sottocommissioni,   con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato  un
presidente. La commissione,  in  una  seduta  plenaria  preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento  per  la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.