Art. 3 
 
           Prove di esame per i posti comuni e di sostegno 
 
    1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe
di concorso e per  ciascuna  tipologia  di  posto,  si  svolge  nella
regione  per  la  quale  il  candidato  ha  presentato   domanda   di
partecipazione,  nelle  sedi  individuate  dagli  Uffici   scolastici
Regionali   competenti   per    territorio,    e    consiste    nella
somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: 
      a. per i posti comuni, quaranta  quesiti  a  risposta  multipla
distinti per ciascuna  classe  di  concorso,  volti  all'accertamento
delle competenze e delle conoscenze del  candidato  sulle  discipline
afferenti alla classe di  concorso  stessa.  I  quesiti  vertono  sui
programmi  previsti  dall'allegato  A   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326 , 
      b. per  i  posti  di  sostegno,  quaranta  quesiti  a  risposta
multipla inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle
diverse  tipologie  di  disabilita',  finalizzati   a   valutare   le
conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione
scolastica degli  alunni  con  disabilita'.  I  quesiti  vertono  sui
programmi  previsti  dall'allegato  A   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326; 
      c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a  risposta
multipla sulla conoscenza della lingua  inglese  al  livello  B2  del
Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a
risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso  didattico
delle tecnologie e  dei  dispositivi  elettronici  multimediali  piu'
efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento. 
    2. Nel caso delle classi di  concorso  concernenti  le  lingue  e
culture straniere,  la  prova  e'  svolta  nella  lingua  oggetto  di
insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1,  lettera  c,
relativi alla conoscenza della lingua inglese. 
    3. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25  e  B-02
relativamente alla lingua inglese e' composta da  cinquanta  quesiti,
cosi' ripartiti: 
      a. quarantacinque quesiti  a  risposta  multipla  distinti  per
ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle  competenze
e delle conoscenze del  candidato  sulle  discipline  afferenti  alla
classe di concorso stessa; 
      b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali
inerenti  l'uso  didattico  delle  tecnologie   e   dei   dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci  per  potenziare  la  qualita'
dell'apprendimento. 
    4. Ciascun quesito consiste in una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti  e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 
    5. La valutazione della prova scritta e'  effettuata  sulla  base
dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale  9  novembre  2021,  n.
326. La prova e' valutata al massimo 100  punti  ed  e'  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
    6. L'amministrazione si riserva la possibilita', in  ragione  del
numero  di  partecipanti,  di  prevedere,  ove  necessario,  la   non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    7. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati, salvo  diversa  indicazione  della  commissione
nazionale di esperti. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    8. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce  sono
predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalita' previste all'art. 7, comma 2, del  decreto  ministeriale  9
novembre 2021, n. 326. 
    9. La prova orale si  svolge  nella  regione  responsabile  della
procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
Regionali. 
    10. Per la valutazione della prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 
    11. Nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto Ministeriale
9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a  disposizione  100  punti
per la prova pratica e 100 punti per  il  colloquio  da  condursi  ai
sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale  citato.  Il
voto  della  prova  orale  e'  dato  dalla  media  aritmetica   delle
rispettive valutazioni. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.