Art. 4 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» e' pubblicato l'avviso con l'indicazione
della data di pubblicazione nel  sito  istituzionale  del  Ministero,
nonche' sui siti degli uffici scolastici  regionali,  del  calendario
della prova  scritta,  distinta  per  classe  di  concorso,  e  delle
relative modalita' di svolgimento. Della pubblicazione  del  suddetto
avviso e' data comunicazione sul sito  istituzionale  del  Ministero,
nonche' sui siti degli Uffici scolastici  regionali.  L'elenco  delle
sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della
destinazione dei candidati  e'  comunicato  dagli  Uffici  scolastici
regionali presso i quali si svolge la prova  almeno  quindici  giorni
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
nei rispettivi albi e  siti  internet.  Detto  avviso  ha  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti.  L'Amministrazione  si  riserva  di
disporre il rinvio delle date  di  svolgimento  della  procedura  per
motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del  Ministero
dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali. 
    2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19
e della  ricevuta  di  versamento  del  contributo  previsto  per  la
partecipazione alla procedura concorsuale, devono  presentarsi  nelle
rispettive sedi di esame. La data  e  l'orario  della  prova  scritta
verranno indicati nel calendario di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede  stabiliti,
ancorche' dovuta a  caso  fortuito  o  a  causa  di  forza  maggiore,
comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    3.  La  vigilanza  durante  la  prova  e'  affidata  dall'Ufficio
scolastico   Regionale   agli   stessi   membri   della   commissione
esaminatrice, che  possono  essere  supportati,  ove  necessario,  da
commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si  svolge
la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le  cause
di incompatibilita'  previste  per  i  componenti  della  commissione
giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.  326.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce  per
ciascun  edificio  un  comitato  di  vigilanza,  formato  secondo  le
specifiche istruzioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da  parte
del competente USR comunicazione  esclusivamente  a  mezzo  di  posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede,  della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova  orale  almeno  venti
giorni prima dello svolgimento della medesima. 
    6. Le commissioni provvedono a determinare  il  calendario  delle
prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo  per
queste  ultime  il  numero  di  sessioni  anche  in  relazione   alle
possibilita' logistiche di svolgimento delle stesse. 
    7. Le prove scritte, orali e pratiche del  concorso  non  possono
aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di  festivita'  religiose  ebraiche,  nonche'  nei
giorni di festivita' religiose valdesi.