Art. 5 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
    1. Conformemente a quanto previsto  dal  decreto  ministeriale  9
novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti
a livello nazionale dal Ministero che  si  avvale  della  Commissione
nazionale di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  medesimo.  La
Commissione nazionale e' incaricata altresi' di redigere i quadri  di
riferimento per la valutazione  della  prova  scritta,  che  dovranno
essere pubblicati sul sito del Ministero almeno  dieci  giorni  prima
dello svolgimento della prova. La  Commissione  stabilisce  anche  la
ripartizione  dei  quesiti  in  ragione  delle   specificita'   delle
discipline afferenti alla singola classe di concorso. 
    2. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le  commissioni  le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui  svolgere  la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova.  Le
tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. 
    3.  Per  la  valutazione  della  prova  orale,   la   commissione
giudicatrice si avvale dei quadri di  riferimento  predisposti  dalla
Commissione nazionale di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  9
novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati  sul  sito  del
Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. 
    4. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono  predisposti
da ciascuna commissione giudicatrice  secondo  il  programma  di  cui
all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.  326.  Le
commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello
delle sessioni di prova pratica  previste.  La  traccia  per  ciascun
turno di prova pratica e' estratta all'atto dello  svolgimento  della
stessa.