Art. 7 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
    1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
classi di concorso e tipologia  di  posto.  Il  punteggio  finale  e'
espresso in duecentocinquantesimi. 
    2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 
    4. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del  dirigente
preposto  all'Ufficio   scolastico   regionale   responsabile   della
procedura concorsuale, sono  trasmesse  al  sistema  informativo  del
Ministero  e  sono  pubblicate  nell'albo   e   sul   sito   internet
dell'Ufficio  scolastico  regionale.  Le  immissioni  in  ruolo   dei
vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica
regione, classe  di  concorso  o  tipologia  di  posto,  in  caso  di
incapienza dei posti destinati annualmente alle  assunzioni,  possono
essere  disposte  anche  negli  anni   scolastici   successivi   sino
all'esaurimento  della  graduatoria,  nel   limite   delle   facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  come   previsto
dall'art. 59, comma 13, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
    5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica  nella  regione  in  cui  hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui
essere assegnati per svolgere le attivita'  scolastiche  relative  al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
    7. Il superamento di tutte le prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art.  5,
comma  4-ter,  del   suddetto   decreto   legislativo,   abilitazione
all'insegnamento  per  le  medesime   classi   di   concorso.   L'USR
responsabile della procedura  e'  competente  all'attestazione  della
relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai  sensi  della
normativa  vigente,  ai  fini  del  conseguimento   del   titolo   di
abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e
delle  attestazioni  di  cui  al  periodo  precedente   e'   indicata
all'Allegato C. 
    8. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione  dei  docenti
che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di
prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono
direttamente confermati in ruolo. 
    9. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art.  399,  comma
3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  la  decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipula  di  contratti  a  tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,
di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  ruolo,
nelle quali il candidato permane. 
    10. La rinuncia al ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa.