Art. 22 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  3,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali  misure
nel cui ambito sono previste le medesime  specialita'  per  le  quali
hanno presentato domanda di partecipazione. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it e corredata  da  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nella  graduatoria
unica di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla  frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate, secondo i
seguenti criteri: 
        1) l'esito della prova preliminare e' validato; 
        2) la maggiorazione di  punteggio  ottenuta  all'esito  della
valutazione dei titoli e' rimodulata tenendo conto dei nuovi  criteri
fissati dalla preposta  sottocommissione  e  considerando  anche  gli
ulteriori titoli eventualmente conseguiti sino alla data di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
presente concorso, purche' presentati al Centro di  Reclutamento  nei
termini e secondo le modalita' di cui all'art. 7; 
        3) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
cultura tecnico-professionale e' confermato; 
        4)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
        5)  il  punto  di  merito  conseguito  alla  prova  orale  e'
confermato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17. 
    4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei  posti
di cui  all'art.  1,  costituisce  formale  revoca  della  richiamata
istanza di rinvio.