Art. 22 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure nel cui ambito sono previste le medesime specialita' per le quali hanno presentato domanda di partecipazione. L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. 2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 3. Ai fini del presente concorso: a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate, secondo i seguenti criteri: 1) l'esito della prova preliminare e' validato; 2) la maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli e' rimodulata tenendo conto dei nuovi criteri fissati dalla preposta sottocommissione e considerando anche gli ulteriori titoli eventualmente conseguiti sino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, purche' presentati al Centro di Reclutamento nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 7; 3) il punto di merito conseguito nella prova scritta di cultura tecnico-professionale e' confermato; 4) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato; 5) il punto di merito conseguito alla prova orale e' confermato; b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17. 4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.