Art. 4 
 
                   Commissione e prove di concorso 
 
    La Banca  d'Italia  nomina  una  commissione  con  l'incarico  di
sovrintendere alle prove, che consistono in una prova  scritta  e  in
una prova orale e si svolgono a Roma. 
    La  prova  scritta  prevede  lo  svolgimento  di  tre  traduzioni
dall'italiano all'inglese di: 
      a) un testo a carattere divulgativo su tematiche istituzionali; 
      b) un estratto di un intervento tenuto da  un  esponente  della
Banca d'Italia; 
      c)  un  brano  su  contenuti  di  carattere   tecnico-economico
destinato a una pubblicazione ufficiale della Banca d'Italia. 
    La durata complessiva della prova scritta verra' stabilita  dalla
Commissione fino a un massimo di quattro ore. 
    Nella valutazione delle traduzioni  la  Commissione  verifica  la
comprensione  e  la  completezza   (fedelta'   semantica   al   testo
d'origine),  la  chiarezza  e  la   coerenza   (efficacia,   qualita'
stilistica, adeguatezza del  registro  e  leggibilita'),  il  lessico
(ampiezza e  pertinenza  del  vocabolario,  precisione  terminologica
tecnica)   nonche'   la   grammatica   (sintassi,   punteggiatura   e
ortografia). 
    Per lo svolgimento della prova scritta non e' consentito l'uso di
telefoni cellulari, personal computer, smartphone, tablet, smartwatch
e strumenti a essi assimilabili, ne' di manuali  o  appunti  di  ogni
genere.  E'  consentito  l'utilizzo  di  dizionari   monolingua   non
specialistici, uno in inglese e uno in italiano, in forma cartacea. 
    La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Vengono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte e  tre
le traduzioni. 
    Le tre traduzioni sono valutate fino  a  un  massimo  di sessanta
punti, attribuendo a ognuna fino a un massimo di venti punti. 
    La prova e' superata da coloro  che  ottengono  un  punteggio  di
almeno dodici punti in ciascuna traduzione; sono,  tuttavia,  ammessi
alla  prova  orale  anche  i  candidati  che  abbiano  conseguito  un
punteggio di almeno dieci punti in una sola delle traduzioni  di  cui
ai punti b) e c), purche' il punteggio complessivo non sia  inferiore
a trentasei punti. 
    La commissione procede alla valutazione delle traduzioni  di  cui
ai punti b) e c) solo nel caso in cui la traduzione di cui  al  punto
a) sia valutata con un punteggio di almeno dodici punti. 
    I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale
ammissione alla prova orale e della  data  di  convocazione,  vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
della Banca d'Italia  www.bancaditalia.it  -  Tale  comunicazione  ha
valore di notifica a ogni effetto di legge. 
    La prova orale si articola in: 
      una prova pratica di revisione di un testo in lingua inglese; 
      un commento in lingua inglese di un testo in lingua italiana su
tematiche inerenti le funzioni  e  la  governance  delle  istituzioni
dell'Unione europea, dell'Eurosistema e del Sistema europeo di banche
centrali (SEBC), del meccanismo di vigilanza unico (SSM), della Banca
centrale europea nonche' della Banca d'Italia; 
      una conversazione in  lingua  italiana  su  tematiche  inerenti
l'analisi del linguaggio istituzionale e gli strumenti tecnologici  a
disposizione del traduttore professionista. 
    Possono formare oggetto di colloquio l'argomento  della  tesi  di
laurea e le esperienze professionali maturate. 
    La prova orale tende ad accertare:  le  conoscenze  tecniche;  la
comprensione dei testi d'origine e la chiarezza  di  esposizione  nei
testi di destinazione;  l'uso  corretto  delle  regole  grammaticali;
l'ampiezza e pertinenza del vocabolario e la precisione terminologica
tecnica. 
    La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio
massimo di sessanta punti ed e' superata dai candidati che conseguono
una votazione di almeno trentasei punti. 
    I risultati della prova orale vengono resi disponibili a  ciascun
candidato sul sito internet della Banca d'Italia  www.bancaditalia.it
Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.