Art. 3 
 
                             Ricusazione 
 
    Dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  decorre  il
termine  di  trenta  giorni  per  la  presentazione,  da  parte   dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno o  piu'  membri
della  commissione.   Decorso   tale   termine   e,   comunque   dopo
l'insediamento  della  commissione,  non  sono  ammesse  istanze   di
ricusazione dei commissari. 
      Roma, 28 dicembre 2021 
 
                                               Il direttore: Gaudenzi