Art. 5 
 
    1. I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda l'ausilio necessario in relazione  alla  propria  particolare
situazione, nonche' l'eventuale  esigenza  di  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento delle prove d'esame. 
    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.